Deve confermarsi la responsabilità dell’istituto scolastico per il sinistro mortale occorso a un alunno investito da un bus all’uscita della scuola, atteso che alla luce del Regolamento d’istituto emerge:
- da un lato, l’obbligo per il personale di far salire e scendere dai mezzi di trasporto gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, davanti al portone della scuola
- e, dall’altro, la vigilanza da parte del personale nel caso in cui i mezzi di trasporto facciano ritardo.
Di conseguenza, l’attività di vigilanza a carico della scuola non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.
Cassazione civile sez. III, 19/09/2017, n. 21593